Metal FixCompro Oro

Normativa

Leggi, obblighi e prassi per acquistare e vendere oro usato in Italia, raccolti in un unico punto.

Quadro normativo di riferimento

Le norme che regolano l'acquisto e la vendita di oro usato in Italia.

L'attività di compro oro è regolata da un insieme di norme penali, amministrative e fiscali. Le due fonti principali sono il D.Lgs. 92/2017, che disciplina specificamente l'esercizio dell'attività, e il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio).

Legge 17 gennaio 2000, n. 7

Nuova disciplina del mercato dell'oro: definisce l'operatore professionale in oro e regola il mercato dell'oro e dell'oro da investimento.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro: registro degli operatori, identificazione del cliente, soglia di 500 euro, scheda dell'operazione, conto corrente dedicato, conservazione, segnalazioni e sanzioni.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Normativa antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, persone politicamente esposte, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette e limiti all'uso del contante.

D.M. 14 maggio 2018 (MEF)

Modalità attuative del D.Lgs. 92/2017, registro degli operatori compro oro e scambio di informazioni con le autorità.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 126 e 127

Licenza del Questore per chi fabbrica, commercia o media oggetti preziosi.

D.Lgs. 41/1995, art. 36

Regime del margine IVA applicabile alla rivendita dei beni usati, compresi i beni di oreficeria.

D.P.R. 633/1972, art. 10 n. 11) e art. 17, comma 5

Esenzione IVA per l'oro da investimento e inversione contabile (reverse charge) per l'oro destinato ad affinazione o trasformazione industriale.

Codice penale, artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, 712

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio e acquisto di cose di sospetta provenienza.

Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640

Nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo, applicabile dal 10 luglio 2027.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003

Trattamento e sicurezza dei dati personali, comprese le copie dei documenti d'identità.

D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

Garanzia legale di conformità sui beni venduti, riducibile a un anno per i beni usati.

D.Lgs. 92/2017 – testo vigente

Il decreto che disciplina l'attività di compro oro, dal registro OAM alla scheda dell'operazione.

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (G.U. n. 141 del 20 giugno 2017) detta le disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Istituisce il registro degli operatori presso l'OAM, impone l'identificazione della clientela, la scheda numerata per ogni operazione, il conto corrente dedicato, la conservazione decennale e la segnalazione delle operazioni sospette.

Apri il testo del D.Lgs. 92/2017 aggiornato (PDF – OAM)

Artt. 1-2 – Definizioni e ambito

Definisce attività di compro oro, cliente, dati identificativi del cliente, oggetto prezioso usato, operazione frazionata e operatore compro oro. Le disposizioni valgono anche per chi acquista preziosi usati per fonderli o trasformarli.

Art. 3 – Registro degli operatori

L'esercizio dell'attività è riservato agli iscritti al registro tenuto dall'OAM, previo possesso della licenza di cui all'art. 127 TULPS. Le variazioni dei dati vanno comunicate entro 10 giorni.

Art. 4 – Identificazione e pagamenti

Prima dell'operazione il cliente va identificato con le modalità della normativa antiriciclaggio, a qualunque importo. Da 500 euro in su il pagamento è ammesso solo con mezzi diversi dal contante, tracciabili e riconducibili al disponente.

Art. 5 – Tracciabilità delle operazioni

Conto corrente dedicato in via esclusiva all'attività e scheda numerata progressivamente per ogni operazione, con data e ora, dati e documento del cliente, descrizione dell'oggetto, quotazione da fonte affidabile e indipendente, valutazione, importo e mezzi di pagamento, due fotografie digitali da prospettive diverse, destinazione dell'oggetto. Al cliente va rilasciata una ricevuta riepilogativa, di cui si conserva copia.

Art. 6 – Obblighi di conservazione

Dati identificativi dei clienti, schede numerate e copia della ricevuta riepilogativa si conservano per 10 anni.

Art. 7 – Segnalazione di operazioni sospette

Gli operatori inviano all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo il D.Lgs. 231/2007, senza informare il cliente.

Artt. 8-13 – Sanzioni e controlli

Sanzioni da 1.000 a 10.000 euro per omessa identificazione o mancata conservazione, da 5.000 a 50.000 euro per omessa o tardiva segnalazione; i controlli spettano alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Il gestionale registra su ogni scheda il luogo dell'operazione, la quotazione di riferimento, lo stato d'uso degli oggetti, la dichiarazione di provenienza lecita e la ricevuta rilasciata al cliente: sono i contenuti che il decreto richiede di poter esibire in caso di controllo.

Autorizzazioni e adempimenti per aprire

Cosa serve prima di poter esercitare legalmente.

  1. 1Ottenere la licenza del Questore per il commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS), presentando domanda alla Questura competente per la sede.
  2. 2Iscriversi al Registro degli operatori compro oro tenuto dall'OAM (art. 3 D.Lgs. 92/2017), operativo dal 3 settembre 2018, versando il contributo annuale. L'iscrizione è obbligatoria anche per chi acquista oggetti preziosi usati al solo fine di fonderli.
  3. 3Aprire un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva all'attività di compro oro: tutte le movimentazioni finanziarie dell'attività devono transitarvi (art. 5, comma 1).
  4. 4Iscrivere l'attività al Registro delle Imprese (REA) e presentare la SCIA o l'abilitazione commerciale per la vendita al pubblico.
  5. 5Predisporre le schede numerate progressivamente, il registro delle operazioni e le procedure interne per identificazione, conservazione e segnalazioni.
  6. 6Individuare per iscritto chi, nell'organizzazione, si occupa di identificazione della clientela, compilazione delle schede e invio delle segnalazioni.

Esercitare l'attività senza iscrizione al registro OAM è esercizio abusivo: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.000 a 10.000 euro.

Identificazione del cliente su ogni operazione

Prima di acquistare o permutare, il cliente va sempre identificato e verificato.

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 92/2017 impone di procedere, prima dell'esecuzione dell'operazione di acquisto o permuta, all'identificazione di ogni cliente con le modalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Non esistono soglie: l'obbligo vale per qualunque importo.

Dati da acquisire e conservare

  • Documento d'identità valido e non scaduto (carta d'identità, passaporto, patente), con riscontro visivo del volto.
  • Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio.
  • Tipo, numero, data di rilascio e autorità che ha rilasciato il documento.

Adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007)

  • Verifica dell'identità e delle informazioni raccolte, anche attraverso documenti e fonti attendibili.
  • Acquisizione di informazioni su scopo e natura dell'operazione e sul rapporto (scopo e causale).
  • Verifica rafforzata se il cliente è una persona politicamente esposta (PEP) o suo familiare o stretto collaboratore (art. 24 D.Lgs. 231/2007).
  • Adeguata verifica anche in caso di operazioni frazionate o quando ci sono dubbi sulla veridicità dei dati.
  • Registrazione dell'esito dell'adeguata verifica con la relativa data nella scheda del cliente.
  • Astensione dall'eseguire l'operazione se non è possibile completare l'adeguata verifica (art. 42 D.Lgs. 231/2007).

La scheda dell'operazione

Per ogni operazione di compro oro va compilata una scheda numerata progressivamente (art. 5, comma 2).

Contenuti obbligatori

  • Numero progressivo, data e ora dell'operazione.
  • Dati identificativi del cliente.
  • Estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal contante.
  • Descrizione sintetica dell'oggetto prezioso usato: natura, caratteristiche, qualità e stato d'uso.
  • Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, e valutazione dell'oggetto.
  • Luogo di effettuazione dell'operazione, utile in caso di controlli.
  • Dichiarazione del cliente sulla proprietà e sulla provenienza lecita degli oggetti.
  • Due fotografie in formato digitale dell'oggetto, acquisite da prospettive diverse.
  • Importo corrisposto e mezzo di pagamento utilizzato, compreso l'eventuale pagamento misto.
  • Destinazione dell'oggetto: dati identificativi dell'altro operatore compro oro o cliente acquirente, dell'operatore che lo trasforma, della fonderia o azienda specializzata nel recupero.
  • Ricevuta riepilogativa rilasciata al cliente, con la copia conservata insieme alla scheda.

Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente copia delle informazioni acquisite.

La destinazione dell'oggetto va integrata sulla scheda dopo i dieci giorni di fermo previsti dall'art. 128 TULPS.

Le schede vanno conservate per 10 anni insieme ai dati del cliente e alla copia della ricevuta (artt. 5 e 6 D.Lgs. 92/2017).

Limiti ai pagamenti e tracciabilità

La soglia di 500 euro è la regola più importante e più controllata.

Operazioni da 500,00 euro in su

Vanno effettuate esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità e la riconducibilità al disponente (art. 4, comma 2, D.Lgs. 92/2017).

Pagamento misto ammesso

In un'operazione da 500 euro o più si possono pagare in contanti al massimo 499,99 euro, con il resto tramite mezzi tracciabili (assegno, bonifico, carta). Il pagamento misto va annotato sulla scheda (FAQ del Dipartimento del Tesoro).

Divieto di frazionamento

Non si può spezzare un'operazione in più pagamenti, rate o operazioni separate per restare sotto la soglia: la valutazione guarda all'operazione nel suo complesso.

Conto corrente dedicato

Tutte le movimentazioni finanziarie dell'attività di compro oro devono transitare sul conto dedicato (art. 5, comma 1).

Limite generale al contante

Il limite ordinario di 5.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007) non si applica al compro oro, perché per questa attività vale la soglia più bassa di 500 euro.

Il gestionale blocca automaticamente il contante oltre 499,99 euro per singola operazione e impone un'attesa di 7 giorni lavorativi tra due pagamenti in contanti allo stesso cliente: è una cautela interna contro il frazionamento, più prudente della legge.

Segnalazione di operazioni sospette (SOS)

L'obbligo di segnalare all'UIF le operazioni che possono nascondere riciclaggio.

Gli operatori compro oro sono tenuti a inviare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le segnalazioni di operazioni sospette, anche solo tentate, senza ritardo e senza informare il cliente (art. 7 D.Lgs. 92/2017 e artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007).

Indicatori tipici da valutare

  • Cliente frettoloso, nervoso o che evita di fornire spiegazioni sulla provenienza degli oggetti.
  • Quantità di preziosi sproporzionata rispetto al profilo del cliente o alla sua attività.
  • Operazioni ripetute appena sotto la soglia di 500 euro o richieste di frazionare il pagamento.
  • Terze persone che vendono per conto di altri senza incarico documentato.
  • Oggetti con caratteristiche o segni che suggeriscono una provenienza illecita.
  • Richiesta di pagamento in contanti nonostante il divieto o di non compilare la scheda.

Come si gestisce

  • Astensione dall'eseguire l'operazione sospetta finché non si è in grado di valutarla (art. 42).
  • Invio telematico della segnalazione all'UIF, conservando copia della documentazione.
  • Divieto assoluto di comunicare al cliente o a terzi che è stata effettuata una segnalazione.

Omessa o tardiva segnalazione: sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Conservazione dei dati e privacy

Tutto va archiviato e custodito per dieci anni.

Cosa conservare per 10 anni

  • Dati acquisiti in fase di identificazione del cliente (art. 4 D.Lgs. 92/2017).
  • Schede delle operazioni e copia della ricevuta rilasciata al cliente (artt. 5 e 6 D.Lgs. 92/2017).
  • Documentazione relativa alle segnalazioni e ai controlli interni (art. 31 D.Lgs. 231/2007).

Privacy

  • Le copie dei documenti d'identità si trattano in adempimento di un obbligo di legge e vanno custodite in modo sicuro, con accesso limitato al personale autorizzato.
  • Le immagini degli oggetti e le schede non vanno diffuse né usate per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

Vendita dell'oro usato

Regime IVA, documenti e obblighi quando si rivende o si cede il metallo.

Regime del margine

La rivendita di beni di oreficeria usati acquistati da privati è soggetta al regime del margine (art. 36 D.Lgs. 41/1995): l'IVA si applica sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Reverse charge

Quando la cessione dell'oro usato è destinata ad affinazione o trasformazione industriale, l'IVA è dovuta dal cessionario con il meccanismo dell'inversione contabile (art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972; risoluzione Agenzia delle Entrate 92/E del 2013).

Oro da investimento

L'oro da investimento (titolo pari almeno a 995/1000, in verghe o laminati, o monete quotate) è esente da IVA (art. 10 n. 11 D.P.R. 633/1972 e legge 7/2000).

Documentazione

Ogni cessione va documentata con fattura o documento commerciale secondo il regime applicabile, indicando la destinazione dell'oggetto.

Tracciabilità in uscita

Vanno registrati i dati identificativi del soggetto a cui l'oggetto è ceduto: altro operatore compro oro, cliente, operatore che lo trasforma, fonderia o azienda di recupero dei materiali preziosi.

Titolo e marchio

Gli oggetti preziosi posti in vendita devono rispettare gli obblighi sul titolo e sul marchio di identificazione previsti per i metalli preziosi.

Garanzia al consumatore

Sui beni usati venduti al consumatore si applica la garanzia legale di conformità, che può essere ridotta a un anno se concordato espressamente.

La permuta segue le stesse regole dell'acquisto: identificazione del cliente, scheda dell'operazione e limiti ai pagamenti.

Minori, incapacità e operazioni da rifiutare

I casi in cui non si deve procedere e i rischi penali.

Non si procede quando

  • Il cliente è minorenne: solo i maggiorenni possono vendere (art. 2 del codice civile). Verificare sempre la data di nascita.
  • Il cliente non esibisce un documento d'identità valido o i dati non sono verificabili.
  • Gli oggetti sono di sospetta provenienza o il cliente non sa spiegarne la provenienza (art. 712 c.p.).
  • Il pagamento richiesto supera i limiti di legge o si chiede di frazionarlo.
  • Il cliente agisce per conto di terzi senza delega o procura documentata.

Rischi penali per l'operatore

  • Ricettazione (art. 648 c.p.) e acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
  • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
  • Responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nell'interesse dell'impresa (D.Lgs. 231/2001).

Sanzioni

Cosa si rischia per le violazioni più comuni.

  • Esercizio abusivo o mancata iscrizione al registro OAM: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.000 a 10.000 euro.
  • Omessa identificazione del cliente: sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
  • Omessa conservazione di dati, schede e documenti: sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
  • Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta: sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
  • Violazioni gravi, ripetute o plurime: sanzioni raddoppiate nel minimo e nel massimo; per le violazioni di minore gravità la sanzione può essere ridotta fino a un terzo.
  • Violazione dei limiti all'uso del contante: sanzioni amministrative del D.Lgs. 231/2007, proporzionali all'importo trasferito.

Il controllo sul rispetto delle norme sul compro oro e la contestazione delle violazioni sono attribuiti alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (art. 11 D.Lgs. 92/2017).

Prassi operativa quotidiana

La sequenza corretta da seguire per ogni operazione di acquisto.

  1. 1Controlla il documento d'identità, la validità e la maggiore età del cliente.
  2. 2Compila l'anagrafica completa e registra l'adeguata verifica con la data, lo scopo e la causale; segnala se il cliente è una persona politicamente esposta.
  3. 3Valuta la coerenza dell'operazione con il profilo del cliente e l'origine degli oggetti; in caso di dubbi, non procedere e valuta la segnalazione.
  4. 4Descrivi e pesa gli oggetti, applica la quotazione, valuta il corrispettivo e formula l'offerta.
  5. 5Prepara la scheda numerata con data e ora, due fotografie digitali da prospettive diverse, importo e mezzi di pagamento.
  6. 6Paga in contanti non oltre 499,99 euro e il resto con mezzi tracciabili sul conto dedicato, senza mai frazionare.
  7. 7Fai firmare la scheda e rilascia al cliente copia delle informazioni acquisite.
  8. 8Archivia scheda e documenti per 10 anni e registra la destinazione dell'oggetto in inventario.
  9. 9Se ricorrono gli indicatori, invia la segnalazione di operazione sospetta all'UIF senza informare il cliente.

Aggiornamenti e avvertenze

Cosa cambia nei prossimi anni e cosa verificare.

  • Nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (Regolamento UE 2024/1624 e Direttiva UE 2024/1640): applicabile dal 10 luglio 2027, con nuove regole su verifiche, titolare effettivo e soglie.
  • Le quotazioni ufficiali dell'oro, i contributi OAM e le circolari interpretative del MEF vengono aggiornati periodicamente: vanno verificati almeno una volta l'anno.
  • In caso di dubbi interpretativi, il Dipartimento del Tesoro risponde ai quesiti trasmessi tramite le associazioni di categoria.

Questa sezione riassume in modo divulgativo gli obblighi principali per chi acquista e vende oro usato in Italia. Non sostituisce i testi di legge, le circolari delle autorità né il parere di un consulente abilitato: prima di modificare procedure o documenti, verifica sempre la versione vigente delle norme.