Leggi, obblighi e prassi per acquistare e vendere oro usato in Italia, raccolti in un unico punto.
Le norme che regolano l'acquisto e la vendita di oro usato in Italia.
L'attività di compro oro è regolata da un insieme di norme penali, amministrative e fiscali. Le due fonti principali sono il D.Lgs. 92/2017, che disciplina specificamente l'esercizio dell'attività, e il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio).
Legge 17 gennaio 2000, n. 7
Nuova disciplina del mercato dell'oro: definisce l'operatore professionale in oro e regola il mercato dell'oro e dell'oro da investimento.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro: registro degli operatori, identificazione del cliente, soglia di 500 euro, scheda dell'operazione, conto corrente dedicato, conservazione, segnalazioni e sanzioni.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.
Normativa antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, persone politicamente esposte, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette e limiti all'uso del contante.
D.M. 14 maggio 2018 (MEF)
Modalità attuative del D.Lgs. 92/2017, registro degli operatori compro oro e scambio di informazioni con le autorità.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 126 e 127
Licenza del Questore per chi fabbrica, commercia o media oggetti preziosi.
D.Lgs. 41/1995, art. 36
Regime del margine IVA applicabile alla rivendita dei beni usati, compresi i beni di oreficeria.
D.P.R. 633/1972, art. 10 n. 11) e art. 17, comma 5
Esenzione IVA per l'oro da investimento e inversione contabile (reverse charge) per l'oro destinato ad affinazione o trasformazione industriale.
Codice penale, artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, 712
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio e acquisto di cose di sospetta provenienza.
Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640
Nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo, applicabile dal 10 luglio 2027.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003
Trattamento e sicurezza dei dati personali, comprese le copie dei documenti d'identità.
D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Garanzia legale di conformità sui beni venduti, riducibile a un anno per i beni usati.
Il decreto che disciplina l'attività di compro oro, dal registro OAM alla scheda dell'operazione.
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (G.U. n. 141 del 20 giugno 2017) detta le disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Istituisce il registro degli operatori presso l'OAM, impone l'identificazione della clientela, la scheda numerata per ogni operazione, il conto corrente dedicato, la conservazione decennale e la segnalazione delle operazioni sospette.
Apri il testo del D.Lgs. 92/2017 aggiornato (PDF – OAM)Artt. 1-2 – Definizioni e ambito
Definisce attività di compro oro, cliente, dati identificativi del cliente, oggetto prezioso usato, operazione frazionata e operatore compro oro. Le disposizioni valgono anche per chi acquista preziosi usati per fonderli o trasformarli.
Art. 3 – Registro degli operatori
L'esercizio dell'attività è riservato agli iscritti al registro tenuto dall'OAM, previo possesso della licenza di cui all'art. 127 TULPS. Le variazioni dei dati vanno comunicate entro 10 giorni.
Art. 4 – Identificazione e pagamenti
Prima dell'operazione il cliente va identificato con le modalità della normativa antiriciclaggio, a qualunque importo. Da 500 euro in su il pagamento è ammesso solo con mezzi diversi dal contante, tracciabili e riconducibili al disponente.
Art. 5 – Tracciabilità delle operazioni
Conto corrente dedicato in via esclusiva all'attività e scheda numerata progressivamente per ogni operazione, con data e ora, dati e documento del cliente, descrizione dell'oggetto, quotazione da fonte affidabile e indipendente, valutazione, importo e mezzi di pagamento, due fotografie digitali da prospettive diverse, destinazione dell'oggetto. Al cliente va rilasciata una ricevuta riepilogativa, di cui si conserva copia.
Art. 6 – Obblighi di conservazione
Dati identificativi dei clienti, schede numerate e copia della ricevuta riepilogativa si conservano per 10 anni.
Art. 7 – Segnalazione di operazioni sospette
Gli operatori inviano all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo il D.Lgs. 231/2007, senza informare il cliente.
Artt. 8-13 – Sanzioni e controlli
Sanzioni da 1.000 a 10.000 euro per omessa identificazione o mancata conservazione, da 5.000 a 50.000 euro per omessa o tardiva segnalazione; i controlli spettano alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
Il gestionale registra su ogni scheda il luogo dell'operazione, la quotazione di riferimento, lo stato d'uso degli oggetti, la dichiarazione di provenienza lecita e la ricevuta rilasciata al cliente: sono i contenuti che il decreto richiede di poter esibire in caso di controllo.
Cosa serve prima di poter esercitare legalmente.
Esercitare l'attività senza iscrizione al registro OAM è esercizio abusivo: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.000 a 10.000 euro.
Prima di acquistare o permutare, il cliente va sempre identificato e verificato.
L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 92/2017 impone di procedere, prima dell'esecuzione dell'operazione di acquisto o permuta, all'identificazione di ogni cliente con le modalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Non esistono soglie: l'obbligo vale per qualunque importo.
Dati da acquisire e conservare
Adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007)
Per ogni operazione di compro oro va compilata una scheda numerata progressivamente (art. 5, comma 2).
Contenuti obbligatori
Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente copia delle informazioni acquisite.
La destinazione dell'oggetto va integrata sulla scheda dopo i dieci giorni di fermo previsti dall'art. 128 TULPS.
Le schede vanno conservate per 10 anni insieme ai dati del cliente e alla copia della ricevuta (artt. 5 e 6 D.Lgs. 92/2017).
La soglia di 500 euro è la regola più importante e più controllata.
Operazioni da 500,00 euro in su
Vanno effettuate esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità e la riconducibilità al disponente (art. 4, comma 2, D.Lgs. 92/2017).
Pagamento misto ammesso
In un'operazione da 500 euro o più si possono pagare in contanti al massimo 499,99 euro, con il resto tramite mezzi tracciabili (assegno, bonifico, carta). Il pagamento misto va annotato sulla scheda (FAQ del Dipartimento del Tesoro).
Divieto di frazionamento
Non si può spezzare un'operazione in più pagamenti, rate o operazioni separate per restare sotto la soglia: la valutazione guarda all'operazione nel suo complesso.
Conto corrente dedicato
Tutte le movimentazioni finanziarie dell'attività di compro oro devono transitare sul conto dedicato (art. 5, comma 1).
Limite generale al contante
Il limite ordinario di 5.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007) non si applica al compro oro, perché per questa attività vale la soglia più bassa di 500 euro.
Il gestionale blocca automaticamente il contante oltre 499,99 euro per singola operazione e impone un'attesa di 7 giorni lavorativi tra due pagamenti in contanti allo stesso cliente: è una cautela interna contro il frazionamento, più prudente della legge.
L'obbligo di segnalare all'UIF le operazioni che possono nascondere riciclaggio.
Gli operatori compro oro sono tenuti a inviare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le segnalazioni di operazioni sospette, anche solo tentate, senza ritardo e senza informare il cliente (art. 7 D.Lgs. 92/2017 e artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007).
Indicatori tipici da valutare
Come si gestisce
Omessa o tardiva segnalazione: sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
Tutto va archiviato e custodito per dieci anni.
Cosa conservare per 10 anni
Privacy
Regime IVA, documenti e obblighi quando si rivende o si cede il metallo.
Regime del margine
La rivendita di beni di oreficeria usati acquistati da privati è soggetta al regime del margine (art. 36 D.Lgs. 41/1995): l'IVA si applica sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.
Reverse charge
Quando la cessione dell'oro usato è destinata ad affinazione o trasformazione industriale, l'IVA è dovuta dal cessionario con il meccanismo dell'inversione contabile (art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972; risoluzione Agenzia delle Entrate 92/E del 2013).
Oro da investimento
L'oro da investimento (titolo pari almeno a 995/1000, in verghe o laminati, o monete quotate) è esente da IVA (art. 10 n. 11 D.P.R. 633/1972 e legge 7/2000).
Documentazione
Ogni cessione va documentata con fattura o documento commerciale secondo il regime applicabile, indicando la destinazione dell'oggetto.
Tracciabilità in uscita
Vanno registrati i dati identificativi del soggetto a cui l'oggetto è ceduto: altro operatore compro oro, cliente, operatore che lo trasforma, fonderia o azienda di recupero dei materiali preziosi.
Titolo e marchio
Gli oggetti preziosi posti in vendita devono rispettare gli obblighi sul titolo e sul marchio di identificazione previsti per i metalli preziosi.
Garanzia al consumatore
Sui beni usati venduti al consumatore si applica la garanzia legale di conformità, che può essere ridotta a un anno se concordato espressamente.
La permuta segue le stesse regole dell'acquisto: identificazione del cliente, scheda dell'operazione e limiti ai pagamenti.
I casi in cui non si deve procedere e i rischi penali.
Non si procede quando
Rischi penali per l'operatore
Cosa si rischia per le violazioni più comuni.
Il controllo sul rispetto delle norme sul compro oro e la contestazione delle violazioni sono attribuiti alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (art. 11 D.Lgs. 92/2017).
La sequenza corretta da seguire per ogni operazione di acquisto.
Cosa cambia nei prossimi anni e cosa verificare.
Questa sezione riassume in modo divulgativo gli obblighi principali per chi acquista e vende oro usato in Italia. Non sostituisce i testi di legge, le circolari delle autorità né il parere di un consulente abilitato: prima di modificare procedure o documenti, verifica sempre la versione vigente delle norme.